IMU – TASI – Acconto entro il 17 giugno 2019

Si informa che: ⦁    Vista la legge 23 dicembre 2014 n 190 e successive modificazioni ed integrazioni; ⦁    Vista la legge 27 dicembre 2013, n147(legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC; ⦁    Visto il decreto legge n.

Data:
28 Maggio 2019

IMU – TASI – Acconto entro il 17 giugno 2019

Si informa che:
⦁    Vista la legge 23 dicembre 2014 n 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
⦁    Vista la legge 27 dicembre 2013, n147(legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;
⦁    Visto il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
⦁    Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce e disciplina l’imposta municipale propria;
⦁    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).ACCONTO ENTRO IL 17 GIUGNO 2019
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; sono inoltre esclusi dal pagamento i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, fermo restando i presupposti previsti dalla legge di stabilità 2016, tra cui l’obbligo di registrazione del contratto.
RESIDENTI ALL’ESTERO: Ai sensi dell’Art.9 bis del D.L. 28 Marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni dalla legge 23 Maggio 2014, n.80, dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ANAGRAFE degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già PENSIONATI nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate (1 rata 50% entro il 17/06 – 2 rata a conguaglio entro il 16/12). E’ ammesso il pagamento in un’unica soluzione entro il 17/06.
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquoteUnità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)    0,20 %
Aree edificabili    1,06 %
Immobili del gruppo “D” (soggetti al provento statale dello 0,76%)    1,06 %
Per gli altri immobili    1,06 %PER L’ANNO 2018 LA TASI E’ DOVUTA SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DELLE CATEGORIE A1 (ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE), A8 (ABITAZIONE IN VILLA) E A9 (CASTELLI E PALAZZI) E RELATIVE PERTINENZE, CON ALIQUOTA DEL 1.30 PER MILLE SENZA DETRAZIONI. PER EFFETTO DI ESENZIONI STATALI O DI APPLICAZIONE DI ALIQUOTA ZERO DELIBERATE DAL COMUNE DI NEVIANO, LA TASI NON E’ DOVUTA PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI.CODICI MODELLO F 24 PER IL VERSAMENTO
CODICE CATASTALE DEL COMUNE F881DESCRIZIONE    CODICE TRIBUTO
COMUNE    STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze    3912    –
IMU – imposta municipale propria relativa ai terreni    3914
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO        3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE    3930
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili    3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati    3918
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze A1 A8 A9    3958    IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN AUTOLIQUADAZIONE; ogni contribuente dovrà autonomamente o con l’ausilio di un professionista – CAF, conteggiare e stampare l’F24 per il pagamento del tributo. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore ad euro 5,00.S P O R T E L L O I N F O R M A Z I O N I Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione il Lunedì e Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e il Giovedì dalle 16.30 alle 18.00

Dalla residenza comunale, li 27/05/2019

Il Responsabile del servizio
Dott. Stefano De Pascali

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

20 Ottobre 2020, 10:46

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